Analisi delle disposizioni del Decreto Legislativo 66/2014 e le nuove regolamentazioni introdotte dalla Manovra 2023, con focus sulle criptovalute e agevolazioni per titoli di Stato e fondi pensione
La tassazione sulle rendite finanziarie, comprese le voci di interessi e dividendi, è fissata al 26% secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 66/2014, specificamente negli articoli 3 e 4. Questa imposta si applica a una vasta gamma di redditi da capitale, che spaziano dalle cedole azionarie agli interessi sui conti correnti (tassati per cassa e al lordo delle spese), nonché ai redditi diversi di natura finanziaria, come plusvalenze e minusvalenze derivanti da transazioni su azioni, titoli rappresentativi di capitale d’impresa e altri strumenti finanziari.
Tuttavia, alcune categorie di rendite sono escluse dalla tassazione ordinaria. Ad esempio, le rendite provenienti dai titoli di Stato continuano a beneficiare di un’aliquota agevolata del 12,5%. I redditi soggetti all’aliquota ordinaria del 26% sono specificati nell’articolo 44 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e in parte nell’articolo 67. Questi includono interessi e proventi da mutui, depositi e conti correnti, obbligazioni e titoli simili, compensi per fideiussioni o altre garanzie, utili dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società soggette all’imposta sul reddito delle società, proventi da gestione collettiva di masse patrimoniali e molti altri.
Una recente introduzione riguarda il trattamento fiscale delle criptovalute, con le nuove disposizioni stabilite dalla Manovra 2023. In particolare, plusvalenze e altri proventi derivanti da rimborso, cessione, permuta o detenzione di cripto-attività sono ora considerati attività finanziarie e soggetti a una tassazione del 26%, purché nel periodo d’imposta raggiungano almeno 2mila.
La tassazione agevolata si applica a determinate categorie di redditi, come i titoli di Stato, i BOT e il risparmio postale (aliquota 12,5%), i PIR (esenti se mantenuti per almeno 5 anni), le partecipazioni qualificate detenute da titolari di reddito di impresa e le partecipazioni a OICR superiori al 5% (imponibile IRPEF). Per i fondi pensione, si applicano regole specifiche, con tassazioni variabili in base alle situazioni specifiche, ad esempio, i rendimenti di un fondo pensione aperto sono tassati al 20%, con un’eventuale riduzione se il fondo investe in titoli di Stato (tassati al 12,5%). Analogamente, un fondo pensione chiuso segue una tassazione ordinaria del 20% sui rendimenti della rendita, con regole specifiche basate sulla tipologia di investimenti del fondo. In generale, i rendimenti della previdenza integrativa sono soggetti a un’aliquota fiscale che varia tra il 12,5% e il 20%, a seconda della natura dei titoli in cui il fondo investe.